L’infuso ai frutti è presentato con le immagini di lamponi e fiori di vaniglia ma in realtà non contiene ingredienti naturali derivanti dalla vaniglia o dal lampone. Sull’etichetta l’elenco degli ingredienti è esatto ed esaustivo. Questo però non basta a correggere l’impressione equivoca creata dalle immagini della confezione. L’etichettatura di un prodotto alimentare non deve indurre il consumatore in errore, suggerendo la presenza di un ingrediente che in realtà non c’è; e un elenco corretto di ingredienti può non bastare a compensare l’equivoco. Lo dice la Corte di Giustizia dell’Unione europea, che si pronuncia su un caso sollevato in Germania da un’associazione di consumatori. Sotto i riflettori è finita l’etichettatura presentata dalla società tedesca Teekanne che commercializza un infuso ai frutti chiamato «Felix avventura lampone-vaniglia»: sulla confezione sono raffigurate immagini di lamponi e di fiori di vaniglia, accompagnate dalle dizioni «infuso ai frutti con aromi naturali», «infuso ai frutti con aromi naturali – gusto lampone-vaniglia» e «solo ingredienti naturali». In realtà l’infuso ai frutti non contiene ingredienti naturali derivati dalla vaniglia o dal lampone. L’elenco degli ingredienti che compare su uno dei lati della confezione è molto dettagliato e riporta: «Ibisco, mela, foglie di mora dolce, scorza d’arancia, rosa canina, aroma naturale al gusto di vaniglia, scorza di limone, aroma naturale al gusto di lampone, more, fragole, mirtilli, bacche di ginepro».
Un’associazione di consumatori tedesca imputa alla Teekanne di indurre il consumatore in errore sulla composizione dell’infuso, perché ci si aspetterebbe che il prodotto contenga contenga componenti di vaniglia e di lampone, o per lo meno aromi naturali di vaniglia e di lampone. La lettura dell’elenco degli ingredienti può bastare?
La Corte di Giustizia ricorda che le norme comunitarie sull’etichettatura e sulla pubblicità dei prodotti alimentari impongono che l’acquirente disponga di un’informazione corretta, imparziale e obiettiva, che non lo induca in errore e che l’etichettatura di un prodotto alimentare non debba presentare un carattere ingannevole. “Sebbene si presuma che il consumatore legga l’elenco degli ingredienti prima di acquistare un prodotto, la Corte non esclude che l’etichettatura del prodotto possa essere tale da indurre l’acquirente in errore qualora alcuni elementi dell’etichettatura siano mendaci, errati, ambigui, contraddittori o incomprensibili”, spiega la Corte.
Con questa argomentazione, dunque, in un caso come quello dell’infuso l’elenco degli ingredienti, pure riportato in modo esaustivo, non basta a correggere l’impressione errata data dal resto dell’etichetta. Spiega la Corte di Giustizia “In un caso del genere l’elenco degli ingredienti, pur essendo esatto ed esaustivo, può essere inadeguato a correggere in maniera sufficiente l’impressione errata o equivoca che risulta, per il consumatore, dall’etichettatura di tale prodotto. Pertanto, quando l’etichettatura di un prodotto alimentare suggerisce la presenza di un ingrediente che in realtà è assente (assenza che emerge unicamente dall’elenco degli ingredienti), detta etichettatura è tale da indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto”.
Fonte: Help Consumatori