Siamo nel 2017, una serie di assegni furono sottratti illecitamente ad un Istituto bancario, incaricato di pagare a mezzo assegno ratei pensionistici a pensionati italiani, titolari di pensioni all’estero. Pertanto i pensionati non si videro recapitare mai il rateo di pensione. La Banca incaricata del pagamento non è riuscita a bloccare l’incasso degli assegni e si rifiutava di risarcire integralmente i pensionati.

Così MDC Perugia, con l’Avv. Cristina Rosetti, proponeva ricorso all’Arbitro bancario finanziario per ottenere il ristoro integrale del danno per una pensionata di Bettona, proponendo il ricorso tanto nei confronti della Banca che di Poste italiane, che aveva pagato l’assegno contraffatto a persona non titolata alla riscossione. C’è voluto un po’ di tempo, ma alla fine l’Arbitro bancario finanziario ha riconosciuto la responsabilità della Banca emittente e ha disposto il pagamento in favore della pensionata dell’intero rateo pensionistico oltre interessi. L’interessante pronuncia dell’ABF sottolinea come la procedura che portò all’incasso dell’assegno contraffatto, era la c.d. Ceck Truncation, effettuata tramite la mera trasmissione di un messaggio elettronico concernente le informazioni relative agli estremi essenziali dell’assegno, senza trasmissione del titolo nella sua materialità o di una sua immagine alla banca emittente.

All’epoca non era ancora stata integralmente recepita la nuova disciplina sulla negoziazione elettronica degli assegni, che ora prevede una nuova modalità di negoziazione volta ad assicurare la conformità dell’immagine trasmessa in via elettronica al titolo cartaceo presentato all’incasso. Di fatto la banca emittente ha abdicato alla possibilità di un controllo materiale del titolo – dice l’Abf – confrontando la matrice dell’assegno originale con quella del modulo clonato e soprattutto nel caso dell’assegno di traenza, che è il caso di specie, la corrispondenza dell’effettivo beneficiario con quello eventualmente diverso, indicato sul titolo, così da permettere alla banca emittente di rilevare la contraffazione o clonazione del titolo. Quindi, per l’ABF una responsabilità della banca emittente in termini di mancata osservanza della diligenza posta a carico del professionista, per non avere adottato misure idonee ad evitare la clonazione degli assegni.

L’ABF ha invece escluso la responsabilità dell’intermediario negoziatore del titolo ovvero colui che ne ha effettuato il pagamento, nel caso di specie, Poste Italiane, in quanto non avrebbe avuto modo di rilevare le difformità del titolo contraffatto rispetto all’originale. MDC sottolinea l’importanza delle procedure stragiudiziali a vantaggio dei consumatori-utenti, in particolare il ruolo dell’Arbitro bancario finanziario dinanzi al quale possono essere portati tutti i rapporti e controversie insorte con gli istituti bancari ottenendo pronunce qualificate e con costi di procedura molto contenuti. Veramente, una validissima alternativa a percorsi giudiziali molto più tortuosi e costosi.

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